STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE VIVAIO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

È costituita un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale in forma di associazione riconosciuta, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile, denominata «Vivaio» (di seguito anche l’“Associazione”).

Vivaio rappresenta l’evoluzione dell’omonima Associazione Vivaio, costituita informalmente in data 21 marzo 2012, con sede in Milano, Via Arena, 7.

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.

Articolo 2

FINALITÀ E SCOPO

L’associazione Vivaio ha lo scopo di fare nascere, crescere e sviluppare iniziative a grande impatto sociale sul territorio cittadino e nazionale, che possono essere di business sociale, politiche o di filantropia. Ogni iniziativa, al termine del periodo di progettazione, potrà essere scorporata e proseguire in modo autonomo rispetto a Vivaio.

L’Associazione esercita attività di interesse sociale aventi ad oggetto:

– l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, anche ai sensi della L. 28.03.2003, n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nei limiti ed alle condizioni di legge;

– l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D. Lgs. 3.07.2017, n. 117 e successive modifiche.

L’Associazione esprime in pieno la propria autonoma soggettività interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

L’Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta, di proventi, di utili o di avanzi di gestione, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 3.07.2017, n. 117 e successive modifiche.

Sono ambiti prioritari di attività dell’Associazione, all’interno dello scopo primario enunciato:

  1. la nascita e lo sviluppo di iniziative di business sociale, politiche o filantropiche, a grande impatto sociale sul territorio italiano e nazionale,
  2. la creazione di eventi;
  3. l’organizzazione di seminari formativi e di scuole di formazione anche politica e di leadership sociale;
  4. la gestione e promozione di petizioni popolari, referendum o altre iniziative civiche;
  5. la costituzione di movimenti culturali collegati che valorizzino presso la popolazione italiana, europea e mondiale, il tema della diversità e delle eccellenze individuali;
  6. la promozione dei servizi offerti dall’Associazione stessa;
  7. l’attività editoriale multimediale;
  8. la creazione di merchandising;
  9. la creazione di supporti digitali;
  10. l’organizzazione di viaggi ed eventi ricreativi per i soci;
  11. la promozione e gestione di centri espositivi, congressuali, teatri e sale cinematografiche.

L’elenco deve comunque intendersi esemplificativo e non esaustivo.

In via strumentale ed accessoria alle attività istituzionali, Vivaio potrà:

– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui nell’interesse dell’Associazione, a breve o a lungo termine, la locazione attiva e passiva, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di usufrutto di beni immobili – residenziali e non, anche a destinazione ricettiva – e mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate necessarie, opportune od utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, comodataria, usufruttuaria o sui quali comunque e a qualsiasi titolo eserciti la detenzione, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

– stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione dì parte delle attività;

– partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi coincidenti o analoghi a quelli dell’Associazione medesima. L’Associazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

– costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

– promuovere, progettare, gestire mostre od altri eventi tipici promossi o organizzati dall’Associazione, procedere alle pubblicazioni dei relativi atti o documenti e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione e gli altri operatori degli stessi settori e gli enti pubblici di riferimento;

– svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, della multimedialità, e degli audiovisivi in genere;

– assumere la veste di socio in società di capitali costituite o da costituire, di promotore nella costituzione di società per pubblica sottoscrizione, di socio fondatore in fondazioni, purché l’attività svolta da questi sia coincidente, analoga o funzionale allo scopo dell’Associazione;

– svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 3

SEDE

L’Associazione ha sede in Milano.

Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità dell’Associazione.

Il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 4

DURATA

L’Associazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ed è prorogabile.

Articolo 5

SOCI E CATEGORIE DI SOCI

Sono ammessi a fare parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che condividono le finalità e lo scopo dell’Associazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alla vita dell’Associazione attraverso il proprio Presidente o il loro rappresentante ad hoc nominato.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto.

L’ammissione all’Associazione è deliberata, secondo le modalità di cui al successivo articolo 10, su domanda scritta del richiedente.

In base alle disposizioni di cui alla normativa privacy vigente (Regolamento UE n. 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018), tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione e trattati secondo le modalità di legge.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

La quota associativa non è trasmissibile. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall’iscrizione nel libro soci.

L’ammontare della quota annuale viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione entro il termine di approvazione del bilancio, con delibera presa a maggioranza assoluta dei presenti.

L’Associazione è costituita da:

  1. soci fondatori;
  2. soci ordinari;
  3. soci ambasciatori.

Sono soci fondatori le persone, fisiche o giuridiche, che hanno partecipato all’Atto Costitutivo dell’Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche o gli enti che vengono ammessi successivamente dal Consiglio di Amministrazione a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione a seguito di loro domanda, senza incarichi di responsabilità.

Sono soci ambasciatori le persone fisiche o gli enti che vengono ammessi successivamente dal Consiglio di Amministrazione a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione a seguito di loro domanda e che sostengono economicamente l’Associazione e/o prestano impegno volontario continuativo con incarichi di responsabilità e versamento della sola quota associativa.

Non può essere socio dell’Associazione chi abbia subito una condanna penale passata in giudicato per un reato contro il patrimonio. Tale requisito è causa ostativa alla presentazione della domanda di adesione all’Associazione e causa di decadenza automatica se sopravvenuta all’assunzione della qualifica di associato.

Articolo 6

DOVERI E DIRITTI DI TUTTI SOCI

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi assembleari, amministrativi e gestori, secondo le competenze statutarie.

I soci versano una quota annua non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna categoria di soci. La quota deve essere versata entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, comunque precedente alla data fissata per l’assemblea di approvazione del bilancio.

Tutti i soci hanno uguali diritti a seconda della categoria di appartenenza e assumono le responsabilità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti interni.

I soci hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall’Associazione.

I soci hanno la facoltà di prestare la propria opera a favore dell’Associazione, anche in modo retribuito.

I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi assembleari, di amministrazione e controllo, nonché a versare alle scadenze stabilite le quote sociali. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 7

DOVERI E DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari le persone fisiche o gli enti che vengono ammessi successivamente dal Consiglio di Amministrazione a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione a seguito di loro domanda.

I soci ordinari versano una quota annua non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

In sede di Assemblea dei soci, hanno diritto di voto per le decisioni riguardanti:

  1. l’approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta dall’Associazione;
  2. tutte le altre deliberazioni che le vengano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
  3. l’eventuale nomina dell’Organo di Controllo e/o del Revisore.

Articolo 8

DOVERI E DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI AMBASCIATORI

Sono soci ambasciatori le persone fisiche o gli enti che vengono ammessi successivamente dal Consiglio di Amministrazione a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione a seguito di loro domanda e che sostengono economicamente l’Associazione e/o prestano impegno volontario continuativo con incarichi di responsabilità e versamento della sola quota associativa.

I soci ambasciatori versano una quota annua non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e/o prestano impegno volontario secondo gli standard fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

In sede di Assemblea dei soci, hanno diritto di voto oltre alle materie di competenza dei soci ordinari, anche per le decisioni riguardanti la nomina e la revoca di 1/3 (un terzo) dei membri costituenti il Consiglio di Amministrazione.

I soci ambasciatori possono supportare l’azione generale e/o i singoli comitati esecutivi. Nel primo caso, hanno il diritto di voto nelle decisioni relative alla nomina di 2 (due) membri nel Consiglio di Amministrazione (con possibilità di voto nelle successive elezioni). Nel caso supportino uno o più comitati esecutivi locali hanno il diritto di voto nelle decisioni relative alla nomina di 1/3 dei membri del comitato o dei comitati esecutivi locali supportati.

I soci ambasciatori hanno diritto ad essere informati periodicamente riguardo le attività dell’Associazione: ciò può avvenire attraverso l’invio di documentazione, informazioni o contenuti su supporti cartacei o attraverso posta elettronica o pubblicazione sul sito, sull’applicazione, sui social media dell’Associazione o attraverso l’affissione delle informazioni nella bacheca dell’Associazione.

Articolo 9

DOVERI E DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori le persone, fisiche o giuridiche, che hanno partecipato all’Atto Costitutivo dell’Associazione.

In sede di Assemblea dei soci, i soci fondatori hanno diritto di voto su ogni materia.

È riservata ai soci fondatori la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Presidente dell’Associazione al momento della costituzione. Successivamente i soci fondatori hanno il diritto di votare i 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 10

AMMISSIONE DEI SOCI

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno un soggetto già socio.

In tale domanda devono essere indicate le generalità complete del richiedente e deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Sulla domanda di adesione delibererà il Segretario dell’Associazione entro 90 (novanta) giorni dalla sua presentazione. Nel caso in cui il Segretario ritenesse di dover respingere la domanda di ammissione, della decisione sarà investito il Consiglio di Amministrazione, che dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione del Segretario di tale richiesta di adesione. Il Consiglio di Amministrazione potrà vagliare in blocco le domande di ammissione mediante sedute allo scopo convocate a cadenza trimestrale. Solo l’eventuale diniego dovrà essere motivato.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.

Le modalità di presentazione e accettazione della domanda di ammissione sono specificate nel regolamento.

Articolo 11

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio non può essere acquisita a tempo determinato e si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione sia in caso di morosità, sia per gravi motivi (ad esempio indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all’Associazione e/o incompatibile con le finalità e lo scopo di quest’ultima).

Il socio ha il diritto di recedere dall’Associazione con comunicazione scritta da fare pervenire al Consiglio di Amministrazione, che avrà effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia pervenuta almeno 3 (tre) mesi prima, ai sensi dell’art. 24 codice civile.

È escluso di diritto il socio che abbia subito una condanna penale passata in giudicato per un reato contro il patrimonio. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione delibera se agire nei confronti del socio per eventuali danni, anche d’immagine, subiti dall’Associazione.

In tal caso al socio vengono previamente comunicate le ragioni della esclusione affinché possa fornire eventuali chiarimenti o giustificazioni. La decisione avente ad oggetto l’esclusione del socio compete al Consiglio di Amministrazione che deve deliberare all’unanimità dei consiglieri.

È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso, morte o esclusione: essi infatti non potranno ripetere i contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti per ogni categoria di socio (fondatori, ordinari, ambasciatori), il Consiglio di Amministrazione può liberamente deliberare la degradazione del socio ad una categoria immediatamente inferiore rispetto all’ordine sopra indicato.

Articolo 12

ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario Generale;
  5. il Tesoriere;
  6. l’Organo di Controllo, se nominato
  7. il Revisore dei Conti, se nominato.

Articolo 13

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea ordinaria è costituita da tutti i soci ed è convocata almeno una volta all’anno entro la fine del mese di aprile dal Presidente. Quando particolari ragioni lo impongono, l’Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea dovrà inoltre essere convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento della quota associativa.

In caso di necessità e su domanda di almeno due terzi dei soci fondatori, ivi incluso necessariamente il Presidente, può essere convocata un’assemblea generale straordinaria.

L’Assemblea è convocata ad opera del Consiglio di Amministrazione, il quale si avvale per le comunicazioni e per gli adempimenti del Segretario. Il Segretario procederà mediante comunicazione inviata per posta elettronica o altra modalità digitale o cartacea almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’assemblea.

L’ordine del giorno è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

In nessun caso possono essere portati alla discussione dell’Assemblea argomenti relativi alla esclusione del singolo associato.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua mancanza dal Segretario Generale o dalla persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

Il segretario dell’Assemblea è il Segretario Generale dell’Associazione. In sua assenza o impedimento, l’Assemblea eleggerà un segretario.

Articolo 14

ASSEMBLEA ORDINARIA

Sono di competenza dell’Assemblea:

  1. l’approvazione delle linee guida relative all’attività dell’Associazione per il successivo esercizio, determinate dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione;
  2. l’approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta dall’Associazione;
  3. la nomina del Consiglio di Amministrazione;
  4. la nomina, quando previsto, dell’Organo di controllo;
  5. la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  6. l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  7. tutte le altre deliberazioni che le vengano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
  8. le altre materie attribuite dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Nell’Assemblea dei soci vengono discusse e trattate solo le questioni poste all’ordine del giorno.

L’Assemblea prende le sue decisioni a maggioranza dei soci presenti e rappresentati, tenuto conto che ogni socio non può rappresentare più di 2 (due) altri soci. Non sono ammesse deleghe a terzi soggetti non soci.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno la metà dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e le delibere vengono assunte a maggioranza di voti; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque ne sia il numero degli intervenuti o rappresentati in regola con il versamento delle quote sociali.

Il verbale di assemblea viene redatto e sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e dal Segretario Generale.

L’Associazione non tiene assemblee separate o “di categoria”, determinandosi volta per volta, in seno all’assemblea, i soci aventi diritto al voto a seconda dell’oggetto e della materia all’ordine del giorno.

Articolo 15

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell’assemblea straordinaria:

  1. le modifiche all’Atto Costitutivo e al presente Statuto;
  2. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; e la conseguente devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge pro tempore vigenti.

Per la modifica dello Statuto occorre la presenza in assemblea di almeno un terzo dei soci fondatori e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, fondatori e sostenitori, e in regola con il versamento delle quote sociali.

Per le delibere concernenti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso che la maggioranza dei soci fondatori e sostenitori presenti esprimano il voto favorevole.

Articolo 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) membri, incluso il Presidente, nominati per 2/3 (due terzi) dai soci fondatori e per 1/3 (un terzo) dai soci ambasciatori. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è determinato dall’Assemblea che li elegge, senza necessità di modificare il presente Statuto.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I primi amministratori vengono nominati dai soci fondatori nell’Atto Costitutivo. Nelle successive elezioni la nomina di 2/3 (due terzi) degli amministratori avviene ad opera dei soci fondatori, mentre la nomina del restante terzo avviene ad opera dei soci ambasciatori, così come previsto dagli articoli 8 e 9 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni dal momento della costituzione dell’Associazione e successivamente un anno. I membri uscenti sono rieleggibili e, durante l’esercizio della carica, revocabili dall’Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’Atto Costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell’esercizio è facoltà del Consiglio di Amministrazione di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino al successivo consesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di prendere tutte le decisioni relative al processo di progettazione dei progetti dell’Associazione con la piena facoltà di stabilire lo scorporo di parte o di tutte le attività sviluppate in una nuova associazione o organizzazione con uno scopo differente da quello di Vivaio, senza mantenere legami di nessun tipo con Vivaio.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri il Presidente, salvo il primo che è nominato dai soci fondatori.

Articolo 17

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede al governo dell’Associazione.

Sono compiti del Consiglio:

  1. lo sviluppo e l’attuazione delle linee guida relative all’attività dell’Associazione approvate dall’assemblea;
  2. la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
  3. le delibere sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità;
  4. la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale;
  5. l’erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
  6. l’autorizzazione di ogni acquisizione, alienazione o locazione, mutui o prestiti necessari al funzionamento dell’Associazione nonché ogni tipo di transazione.
  7. la definizione di eventuali emolumenti per specifici membri del Consiglio di Amministrazione stesso o per collaboratori dell’Associazione;
  8. l’esclusione del socio, ai sensi dell’articolo 11 del presente Statuto;
  9. la possibilità di scorporare tutte le attività sviluppate in una nuova associazione o organizzazione con uno scopo definito senza mantenere legami obbligatori o di nessun tipo con Vivaio;
  10. la predisposizione di un eventuale “Regolamento Interno”, di un “Codice Etico”, nonché di tutti gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto;
  11. la decisione circa la responsabilità dei componenti degli organi sociali e l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  12. la nomina dei comitati esecutivi locali (tre nominati su cinque);
  13. l’approvazione dei progetti prioritari scelti dai comitati esecutivi locali;
  14. la decisione circa l’opportunità della nomina di un Organo di Controllo e/o un Revisore, nei casi non obbligatori per legge;
  15. ogni altra materia allo stesso demandata dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri.

Articolo 18

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte all’anno su convocazione del suo Presidente o in seguito a domanda di almeno metà più uno dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la relativa adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.

II Consiglio, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i membri e l’Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione possono essere tenute anche in video-conferenza, ovvero in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

II Consiglio di Amministrazione dell’Associazione può, con apposito regolamento, definire ulteriori modalità di riunione tenendo conto delle tecnologie che si rendano in futuro disponibili, a condizione che sia garantita a ciascun consigliere l’espressione del voto e delle opinioni in ordine alle deliberazioni da adottare. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l’Organo dì Revisione se nominato.

In caso di assenza, il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificati motivi, sarà risultato assente per 3 (tre) riunioni consecutive verrà considerato dimissionario e potrà essere sostituito secondo le modalità prevista dalla legge.

Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.

Articolo 19

PRESIDENTE

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione, anche processuale, con firma libera e disgiunta, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negotia.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Segretario Generale.

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni, non è revocabile salva giusta causa, compone e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il primo Presidente è nominato dai soci fondatori all’atto della costituzione dell’associazione, mentre i successivi sono scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva.

Compete al Presidente la determinazione e la direzione della politica e dell’indirizzo culturale e strategico dell’Associazione, spettando ad egli altresì il diritto di veto su ogni iniziativa del Consiglio di Amministrazione in tale ambito.

Il Presidente ha diritto di veto su ogni decisione di modifica dello Statuto approvata dall’Assemblea dei soci, pertanto, se in tale delibera il Presidente esprimerà voto contrario oppure in caso di sua assenza, la delibera non potrà essere approvata; la delibera si intenderà approvata in caso di suo voto positivo o in caso di astensione.

Spetta al Presidente la nomina del Segretario e del Tesoriere.

Il Presidente costituisce, presiede e dirige i Comitati di Progetto, ove costituiti, ai sensi e con le modalità di cui al seguente articolo 20 del presente Statuto.

Articolo 20

COMITATI DI PROGETTO

I Comitati di Progetto hanno lo scopo di attivazione civica. Il tema scelto deve essere concordato con il Consiglio di Amministrazione che potrà decidere di devolvere tutto o in parte questo processo di realizzazione del progetto,  all’interno di una neonata associazione o ente.
Al fine di realizzare la migliore gestione dei fondi espressamente vincolati a finalità o progetti, potranno essere costituiti “fondi speciali” gestiti da appositi Comitati specifici di progetto, con autonoma contabilità e rendicontazione, secondo la volontà e le indicazioni dei donatori e contributori, purché nel rispetto degli scopi dell’Associazione.

II Comitato di progetto viene costituito con decisione del Presidente dell’Associazione per la gestione esecutiva di progetti specifici deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Possono esistere contemporaneamente più Comitati di Progetto. Il Presidente, all’atto della costituzione, ne determina finalità e poteri.

Il Comitato di Progetto si compone del Presidente dell’Associazione, che lo presiede e, se ritenuto necessario, di ulteriori due membri, individuati dal Presidente tra i soci.

Il direttore generale del Comitato di Progetto è nominato all’interno del Comitato stesso.

Le adunanze del Comitato di Progetto sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno 3 (tre) giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario (nei casi di urgenza almeno un giorno prima).

Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, se nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione.

Le adunanze del Comitato possono essere tenute anche in audio o video conferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 18.

Il Comitato di Progetto delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La relazione dei comitati viene presentata al consiglio di amministrazione che ne dà lettura in assemblea a beneficio dei soci ordinari. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 21

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene nominato dal Presidente e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e la gestione ordinaria dell’Associazione.

Esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto, ivi incluso l’ammissione dei nuovi soci secondo le modalità di cui al precedente articolo 10 dello Statuto.

Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

TESORIERE

Il Tesoriere, se nominato dal Presidente, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, predispone i bilanci, cura i pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, in stretta collaborazione con l’Organo di Controllo e il Revisore dei Conti, se nominati.

Articolo 23

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

L’Assemblea, nei casi obbligatori di legge, ovvero nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, elegge un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, o un Revisore dei Conti, determinandone composizione e poteri, nei limiti e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Articolo 24

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE E FONDO DI GARANZIA

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è inizialmente costituito dal fondo di dotazione iniziale, che ammonta ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) di cui euro 5.000,00 (cinquemila/00) sono liquidi e indisponibili, destinati a costituire un “fondo patrimoniale di garanzia” vincolato, affinché sia assicurata la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi. Tale fondo dovrà essere istituito con apposita deliberazione del Consiglio, che ne precisi l’importo e ne dichiari l’indisponibilità per esigenze gestionali.

Costituiscono altresì il patrimonio dell’Associazione il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione e tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.

L’Associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

  1. dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  2. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  3. da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
  4. da fondi Ministeriali ed Europei per lo svolgimento di progetti finalizzati al perseguimento delle attività statutarie;
  5. da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
  6. da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Le somme versate per le quote annuali di adesione all’Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico e non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione ai proventi da parte di tutti i soci (di qualsiasi natura) e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili, come previsto al suindicato articolo 11.

Articolo 25

RENDICONTO

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto annuale, oppure un bilancio se obbligatorio ai sensi di legge. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio o il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione.

Copia del rendiconto o del bilancio deve essere messo a disposizione, presso la sede dell’Associazione, di tutti i soci contestualmente alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione.

Eventuali avanzi della gestione devono essere reinvestiti al fine di finanziare l’attività istituzionale degli esercizi successivi.

Si applicano le ulteriori norme in materia di bilancio e contabilità, previste dalla legge pro-tempore vigente.

Articolo 26

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci (di qualsiasi natura), lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, come già indicato al superiore articolo 11.

Articolo 27

VOLONTARI

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità e lo scopo dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Articolo 28

ATTIVITA’ RETRIBUITA

Nei limiti di cui all’articolo 26 del presente Statuto, l’Associazione corrisponde a chiunque presti la propria opera per l’Associazione, salva l’ipotesi in cui venga prestata espressamente a titolo liberale, gratuito o volontario e come indicato al superiore articolo 27, un emolumento per l’opera effettivamente svolta, anche se membro dell’organo amministrativo.
La tipologia e l’entità degli emolumenti viene stabilita dal Consiglio d’Amministrazione al momento della nomina o da parte dell’Assemblea dei soci.

Articolo 29

LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Oltre alle scritture contabili e al bilancio, l’Associazione tiene i libri obbligatori per legge e quelli reputati opportuni dal Consiglio di Amministrazione.

I libri sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione e, se non vietato dalla legge, esclusivamente con modalità informatiche.

Articolo 30

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l’Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione dell’eventuale patrimonio residuo dell’ente, che dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo quanto disposto dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le norme di legge pro-tempore vigenti, preferibilmente ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.